Introdotta dalla Legge di bilancio 30 dicembre 2021 n. 234, l’agevolazione sui lavori per una migliore accessibilità degli edifici per le persone con disabilità prevede una detrazione del 75% in 5 anni su limiti di spesa modulati sulla base delle unità immobiliari. Questa nuova misura va ad aggiungersi a quanto già previsto per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche agevolati dal superbonus 110%, ma in quel caso gli interventi sono vincolati al fatto di effettuare altri lavori principali, finalizzati al miglioramento di due classi energetiche delle prestazioni delle abitazioni, mentre per questa nuova agevolazione non sono previsti altri lavori trainanti.
Art. 119-ter. – Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche –
1.Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
2.La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
3.La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere archi tettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto
4.Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, 236 »;
Non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità del disabile. Per esempio, non rientrano nell’agevolazione l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse. Inoltre, in alternativa alla detrazione, è possibile optare per la cessione ad altri soggetti del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante.
(°)CESSIONE DEL CREDITO
Come per altri interventi previsti già nel “bonus 110%”, anche per questa nuova detrazione è prevista la possibilità di accedere al “recupero” della spesa in modo più rapido, senza attendere i 5 anni di rientro della detrazione, con l’opzione di poter scegliere, al suo posto la cessione del credito d’imposta, ovvero la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Per l’acquisto con il bonus 75% per abbattimento barriere architettoniche per disabili e anziani a Perugia, Arezzo, Siena, Viterbo, Ancona e in tutta Italia, affidati alla Vitalift, piattaforma elevatrice, versatile, forte e poco ingombrante, prodotta e costruita con componenti di elevata qualità.